STATUTO DELLA FONDAZIONE
ART. 1
DENOMINAZIONE
E’ costituita, la fondazione denominata “FONDAZIONE FAMIGLIA CASIRAGHI ROBERTO, LONGONI ALFONSINA, CASIRAGHI NUCCIA, SANDRA, PIERO”
ART. 2
SEDE E DURATA
La Fondazione ha sede in Bernareggio Via Risorgimento n. 75, con durata illimitata ed esaurisce le proprie finalità nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.
ART. 3
SCOPO E ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE
La Fondazione ha per scopo l’attuazione di iniziative del più alto interesse sociale nel campo della medicina cardiovascolare e del diabete.
La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.
Per il raggiungimento di tale scopo La Fondazione in particolare potrà:
a) elargire premi e borse di studio a laureandi in medicina nel campo della ricerca scientifica cardiovascolare e diabetico;
b) elargire premi e borse di studio a chi singolarmente scoprirà medicine o medicinali utili nel campo cardiovascolare e diabetico;
c) elargire premi e borse di studio a chi singolarmente farà ricerche scientifiche comunque utili nel campo cardiovascolare e diabetico;
Sono espressamente escluse dalle elargizioni e dai premi le società farmaceutiche.
La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 4
PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI
La dotazione patrimoniale della Fondazione è costituita dai beni indicati nell’atto costitutivo.
Il patrimonio inoltre sarà costituito in via puramente indicativo:
- dagli altri beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati;
- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che l’organo amministrativo della Fondazione delibererà di destinare a incrementare il patrimonio, al netto delle somme erogate per le borse di studio e delle spese di gestione.
Il patrimonio della Fondazione, amministrato dal Consiglio di Amministrazione, potrà essere modificato mediante alienazione di talune attività e acquisto di altre, secondo criteri di conservazione di esso in termini di valore reale.
ART. 5
ENTRATE
La Fondazione, per il conseguimento del proprio scopo, disporrà delle seguenti entrate:
a) i redditi derivanti dal proprio patrimonio;
b) le oblazioni o contributi di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.
E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.
Le rendite verranno erogate secondo i criteri e le modalità previste dagli articoli 2 e 7 del presente statuto.
ART. 6
MEMBRI SOSTENITORI
Il Consiglio potrà attribuire la qualifica di “membro sostenitore” a persone fisiche o giuridiche che hanno acquisito benemerenze nei confronti della Fondazione, o la cui collaborazione possa essere ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per l’attività e/o il prestigio della Fondazione, nonché a persone fisiche o giuridiche che hanno un interesse diretto al raggiungimento dello scopo della Fondazione.
Sono “membri sostenitori di diritto” per tutta la durata della Fondazione:
1) la Banca Popolare di Bergamo S.p.A. filiale di Vedano al Lambro, rappresentata da dirigente e/o quadro direttivo nominato dalla Banca medesima;
2) la Banca “Deutsche Bank SpA” filiale di Vedano al Lambro,rappresentata da dirigente e/o quadro direttivo nominato dalla Banca medesima;
Ai suddetti “membri sostenitori di diritto” spetta la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni e poteri meramente consultivi e facoltativi, senza diritto di voto.
ART. 7
ORGANI DELLA FONDAZIONE
Sono organi della Fondazione:
- Il Presidente
- Il Consiglio di Amministrazione.
ART. 8
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione formato da tre membri come specificatamente disciplinato dall’atto costitutivo della Fondazione.
Il Consiglio d’Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e in particolare:
- programma anno per anno l’attività sociale;
- approva entro il mese di giugno sia il bilancio consuntivo che quello preventivo per l’anno successivo;
- delibera l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- provvede all’assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all’istituzione ed all’ordinamento degli uffici della Fondazione;
- approva eventuali regolamenti interni;
- esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.
ART. 9
PRESIDENTE
La carica di Presidente spetta di diritto, vita sua durante, al fondatore Colombo Ambrogio Albino, il quale potrà in ogni momento rinunciarvi.
In sua mancanza, il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio.
Il Presidente della Fondazione è, altresì, Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente:
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- provvede alla nomina e alla revoca del “secondo consigliere” a sua esclusiva discrezione;
- firma tutti gli atti della Fondazione;
- predispone lo schema di bilancio:
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell’interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all’approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall’avvenuta adozione di detto provvedimento.
Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.
ART. 10
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta l’anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno i due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione, e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
L’avviso di convocazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito ai consiglieri e ai due “membri sostenitori di diritto” con lettera raccomandata, fax o tramite e-mail almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza è sufficiente un preavviso di cinque giorni.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritte in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
ART. 11
LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI
I libri sociali e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:
1) il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
2) il libro giornale della contabilità sociale;
3) il libro dell’inventario,
Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente in ogni pagina.
ART. 12
ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
L’esercizio finanziario della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Alla fine di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva -entro il mese di giugno- il bilancio consuntivo e quello preventivo per l’anno successivo, avendo cura di attenersi alle regole di un’ordinata contabilità.
ART.13
ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.
In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.
Esaurita la liquidazione il patrimonio che resta dovrà essere devoluto ad altro ente avente finalità analoghe, che verrà indicato dal Consiglio di Amministrazione, salvo diversa destinazione prevista dalla Legge.
ART. 14
NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nell’atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle disposizione di legge in materia.